L’iperammortamento torna, e questa volta abbraccia esplicitamente l’intelligenza artificiale. La legge 199/2025 ha introdotto un nuovo incentivo fiscale che permette alle imprese di dedurre in misura potenziata gli investimenti in sistemi e modelli AI. Un segnale importante, ma non privo di complessità operative.
Punti chiave di questo articolo
- La legge 199/2025 estende l’iperammortamento ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale
- L’Allegato V è molto più ampio del precedente: 5 classi esplicite di AI, più match secondari
- I software AI in abbonamento (SaaS) sono esclusi: conta solo l’investimento ammortizzabile
- Errori di classificazione possono portare alla decadenza totale dal beneficio
- Mancano ancora circolari o ruling ufficiali che chiariscano il perimetro
Questo articolo è una lettura di sintesi. Per l’analisi giuridica completa, inclusi i riferimenti normativi puntuali, puoi leggere l’articolo originale di Edoardo Belli Contarini, avvocato tributarista.
Cosa prevede la legge 199/2025
Il nuovo iperammortamento (art. 1, comma 429 della legge 199/2025) include tra i beni agevolabili i sistemi e modelli di intelligenza artificiale, aggiornando un incentivo che nella versione precedente del 2016 non aveva ancora questa categoria.
Il riferimento è all’Allegato V della legge, che elenca i beni immateriali ammissibili. Rispetto al passato, l’elenco è notevolmente più ricco, riflettendo i dieci anni di evoluzione del settore AI. Le definizioni di “sistema AI” e “modello AI” utilizzate dalla norma rimandano al Regolamento europeo sull’AI (EU AI Act, 2024/1689) e alla legge nazionale sull’AI (132/2025).
Cosa rientra nell’agevolazione
La lettera dd) dell’Allegato V individua cinque classi di beni AI agevolabili:
- Software di intelligenza artificiale avanzata
- Sistemi AI integrati nei processi aziendali
- Piattaforme e applicazioni AI
- Algoritmi sviluppati o acquisiti dall’impresa
- Modelli digitali AI (inclusi modelli fondazionali personalizzati)
Oltre a queste cinque classi esplicite, l’Allegato V prevede altri punti (lettere c, d, o, p, s, bb, ff, gg) che possono presentare sovrapposizioni o sinergie con sistemi AI. Questo significa che alcune soluzioni ibride, dove l’AI è integrata in un sistema più ampio, potrebbero rientrare nell’agevolazione anche attraverso queste voci secondarie.
Attenzione: SaaS escluso
I software AI erogati in abbonamento mensile o annuale (modalità as a service) sono stati esclusi esplicitamente dall’agevolazione. Rientrano solo gli investimenti in beni che vengono capitalizzati nel bilancio dell’impresa e ammortizzati nel tempo. Strumenti come ChatGPT Teams, Claude for Work o Gemini Business sottoscritti con canone ricorrente non sono agevolabili.
Il rischio decadenza: un aspetto da non sottovalutare
Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2025 da MEF e MIMIT definisce in modo dettagliato anche le cause di perdita del beneficio. In alcuni casi la decadenza è totale: l’impresa perde l’intero vantaggio fiscale, non solo una parte.
Questo può succedere quando:
- Manca uno o più requisiti di ammissibilità, per fatti imputabili all’impresa e non sanabili
- Si verificano altre violazioni o inadempimenti che rendono il beneficio non spettante
- Non vengono inviate nei termini le comunicazioni richieste al GSE (Gestore dei Servizi Energetici, ente preposto al controllo)
In pratica: classificare erroneamente un bene AI come agevolabile, o gestire in modo impreciso la documentazione, può far perdere tutto il beneficio. Non una riduzione: tutto.
La perizia tecnica è obbligatoria
Per accedere all’agevolazione, l’impresa deve ottenere una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o perito industriale (art. 6 del decreto attuativo). Questa perizia certifica che il bene rientra effettivamente tra quelli agevolabili dall’Allegato V.
È un passaggio fondamentale, non solo formale: la perizia è la principale difesa in caso di verifica da parte del GSE. Se la classificazione del bene AI non regge all’esame tecnico, il rischio di decadenza diventa concreto.
Cosa manca ancora: chiarimenti ufficiali
Il perimetro dell’Allegato V è ampio. Abbastanza ampio da lasciare spazio a interpretazioni diverse su cosa rientri e cosa no. Per il precedente iperammortamento del 2016, il Ministero dell’Economia aveva pubblicato una circolare (n. 4 del 2017) che aiutava le imprese a capire quali beni fossero effettivamente agevolabili.
Ad oggi, per la legge 199/2025, questa circolare non esiste ancora. La speranza è che il MIMIT o il GSE publlichino presto indicazioni tecniche simili, oppure attivino una procedura di ruling accelerato, che permette alle imprese di chiedere un parere preventivo vincolante prima di procedere con l’investimento.
In assenza di questi chiarimenti, l’analisi caso per caso rimane indispensabile, e il supporto di un professionista specializzato è tutt’altro che opzionale.
Chi ci affianca lato legale e fiscale
Martes AI si occupa esclusivamente di sviluppo tecnico. Per tutto ciò che riguarda il lato legale, fiscale e l’applicazione concreta dell’agevolazione, ci appoggiamo a Edoardo Belli Contarini, Partner presso Studio Fantozzi e Associati.
Sito: ebcontarini.it · LinkedIn: ebcontarini · Analisi completa: L’iperammortamento premia l’innovazione
In sintesi
La legge 199/2025 è un segnale positivo per le imprese che investono in intelligenza artificiale: l’incentivo c’è, è concreto, e il perimetro dei beni agevolabili è più ampio rispetto al passato. Ma proprio l’ampiezza dell’Allegato V, unita ai rischi di decadenza totale e all’assenza di chiarimenti ufficiali, rende questa misura delicata da applicare senza la guida giusta.
Chi sta pianificando investimenti in AI nel 2025-2026 farebbe bene a valutare l’agevolazione per tempo, con la perizia tecnica pronta e un professionista fiscale al fianco, piuttosto che affrontarla a posteriori.